Con il parere n. 20/2024 l’Anac precisa che, dalle disposizioni dell’art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa, può affermarsi che l’incentivo per funzioni tecniche complessivamente maturato dal dipendente nell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso.
Conseguentemente, in risposta al quesito posto, riferito ad un tecnico che ha svolto attività incentivabile in due amministrazioni pubbliche, non può che rinviarsi all’espressa previsione sopra richiamata, la quale dispone che tale emolumento complessivamente maturato nell’anno di competenza, “anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni”, non deve superare il trattamento economico lordo annuo percepito dal dipendente interessato.
Resta ferma, inoltre, la necessità per la stessa Amministrazione di dotarsi di un atto a valenza generale, al fine di definire i criteri per il riparto dell’incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10 cui rinvia l’art. 45 del Codice.
Clicca qui per leggere il parere n. 20/2024 dell’Anac.