📌 Con la deliberazione n. 373/2025/PAR, la Corte dei conti della Lombardia ha chiarito che le risorse derivanti da sanzioni al codice della strada, destinate a “incentivi monetari per servizi di controllo e sicurezza urbana/stradale”, non rientrano nell’esenzione al limite di spesa per il salario accessorio previsto dal d.lgs. 75/2017.
📚La delibera evidenzia che — pur essendo tali proventi vincolati ad uno scopo specifico di sicurezza urbana e stradale — non possono essere considerate come risorse escluse dal limite di spesa per il salario accessorio stabilito dal d.lgs. 75/2017, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa.
Di conseguenza, gli enti locali che intendano assegnare tali incentivi devono prevedere la loro copertura all’interno del fondo risorse decentrate e valutare il rispetto dei vincoli di legge.
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