📌 L’ARAN chiarisce il trattamento economico e compensativo della prestazione resa nella festività del Santo Patrono. Nel caso di attività prestata occasionalmente in tale giornata, si applica la disciplina prevista per il giorno festivo infrasettimanale (art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000): il dipendente può richiedere un riposo compensativo equivalente oppure ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo.
📝 Per il lavoratore turnista, invece, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 5, lett. d) del CCNL del 16.11.2022, con il riconoscimento della maggiorazione oraria del 100% della retribuzione, oppure se stabilito in contrattazione integrativa, la possibilità di optare per un riposo compensativo corrispondente.
📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo ID 35087
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