📌 Una recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta il diritto alla retribuzione di risultato nel caso in cui un rapporto di lavoro dirigenziale venga successivamente dichiarato nullo. La Corte chiarisce che la nullità del contratto non esclude automaticamente ogni diritto economico del lavoratore quando la prestazione sia stata effettivamente resa, trovando applicazione il principio previsto dall'art. 2126 del codice civile.
La decisione evidenzia che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, il trattamento economico è esclusivamente quello previsto dalla contrattazione collettiva, comprensivo anche del trattamento accessorio. Di conseguenza, qualora la prestazione lavorativa dirigenziale risulti effettivamente svolta trova applicazione la norma di cui all'art. 2126 c.c. con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali.
📚 Fonte: Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17744 del 3 giugno 2026.
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