📌 La costituzione del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e la destinazione delle relative risorse seguono regole differenti in presenza di finanziamenti vincolati. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 163 del 28 settembre 2026.
La Corte chiarisce che il fondo, previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, può essere costituito utilizzando gli stanziamenti destinati ai singoli appalti, indipendentemente dalla provenienza delle risorse. Diversamente, la quota del 20% destinata alle finalità previste dai commi 6 e 7 deve escludere le somme derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Ai fini di tale distinzione assumono rilievo le fonti di finanziamento e la relativa imputazione contabile, anche in presenza di un unico Codice unico di progetto.
📚 Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 163 del 28 settembre 2026.
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