📌 La sentenza nr. 623 del 2 aprile 2026 chiarisce aspetti rilevanti per la gestione dei concorsi pubblici negli enti locali, con particolare riferimento al rapporto tra mobilità e nuove assunzioni. Il caso riguarda l’impugnazione di una procedura concorsuale da parte di un candidato non vincitore, fondata sul mancato previo esperimento delle procedure di mobilità.
📝 Il punto centrale della decisione riguarda il requisito dell’interesse a ricorrere: questo deve essere concreto e attuale fin dalla presentazione del ricorso e non può maturare successivamente, ad esempio a seguito di un trasferimento presso altra amministrazione. Il giudice evidenzia inoltre che eventuali omissioni nelle procedure di mobilità incidono sull’assunzione, ma non determinano l’invalidità del concorso. Viene anche ribadito che le contestazioni relative alla mancata attivazione della mobilità devono essere proposte tempestivamente contro il bando, pena la loro irricevibilità.
📚 Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sentenza 623/2026.
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