📌 La disciplina del salario accessorio degli enti locali continua a richiedere particolare attenzione, soprattutto nei casi in cui l'organico dell'ente aumenti rispetto agli anni precedenti. Una recente deliberazione chiarisce come debba essere applicata la normativa che consente l'adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, mantenendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti previsti dalla legislazione vigente.
La Corte dei conti evidenzia che l'incremento del fondo non costituisce una facoltà generalizzata, ma rappresenta una specifica deroga al principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio. Tale adeguamento è consentito esclusivamente per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018, nei casi in cui il numero dei dipendenti sia aumentato. Viene inoltre ribadito che il limite di spesa deve essere valutato considerando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio e non i singoli fondi o le diverse categorie di personale.
📚 Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 89 del 22 aprile 2026.
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