📌 Il diritto al servizio mensa o alle modalità sostitutive non dipende dall’articolazione in turni né dalla collocazione della prestazione nell’arco della giornata. Con l’ordinanza n. 24231 del 29 luglio 2026, la Corte di Cassazione ribadisce che il beneficio è collegato alla durata dell’orario: quando la prestazione continuativa supera le sei ore, il lavoratore ha diritto a un intervallo non lavorato e, ricorrendone le condizioni contrattuali, alla fruizione del servizio mensa, anche in modalità sostitutiva.
Viene inoltre confermata la natura assistenziale, e non retributiva, del buono pasto: il mancato riconoscimento assume natura risarcitoria, con applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione.
📚 Fonte: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24231 del 29 luglio 2026.
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