Con la sentenza n. 6311/2024 il Consiglio di Stato – Sezione Quinta precisa che, relativamente alle progressioni verticali, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove possono essere legittimamente non solo richiamati ed integrati dalla commissione di esame nel corso della prima riunione (se già predeterminati con l'atto di indizione del concorso), ma anche (se detta commissione non abbia specificato i predetti criteri e modalità di valutazione nella prima riunione) determinati successivamente ad essa, purché prima dell'inizio dell’effettiva valutazione dei titoli, non rilevando in senso contrario che l'attività di determinazione dei criteri e quella di valutazione dei titoli si svolgano nella medesima seduta, sempreché la prima preceda la seconda.
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