Con la deliberazione n. 41/2024 la Corte dei Conti della Sardegna chiarisce che nel rapporto di lavoro in “scavalco d’eccedenza” ai sensi dell’art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, che presuppone un secondo datore di lavoro (l’ente presso cui la prestazione è svolta a tempo parziale), gli spostamenti del personale per raggiungere tale sede non sono riconducibili a missioni o trasferte, sia che avvengano dalla sede di servizio dell’ente autorizzante sia che avvengano dalla residenza.
La missione, infatti, si configura allorquando le prestazioni lavorative siano svolte presso luoghi diversi dalla sede di servizio dell’ente datore di lavoro.
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