Con la sentenza n. 8869/2024 il Consiglio di Stato chiarisce che un avviso di manifestazione di interesse, come quello predisposto dal Comune per la copertura di posti dirigenziali, non comporta alcun obbligo giuridico per l'amministrazione di procedere con lo scorrimento delle graduatorie di concorso di altri enti, né di dare seguito alla selezione. In sostanza, il Consiglio di Stato ha affermato che l'ente non ha creato un vincolo giuridico, e pertanto non è tenuto ad assumere chi ha manifestato interesse, neppure se inserito in altre graduatorie.
Il Comune, infatti, aveva solo indetto un avviso per raccogliere dichiarazioni di interesse da parte di candidati idonei in altre graduatorie di concorsi di enti diversi. Tuttavia, tale avviso non era seguito da un obbligo di scorrimento delle graduatorie stesse, rendendo non tutelabile la pretesa del ricorrente, il quale non ha diritto ad essere assunto solo per il fatto di essere stato idoneo in un’altra graduatoria.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che le decisioni prese dal Comune rientrano nell’ambito della discrezionalità amministrativa, che include la scelta delle modalità più idonee per coprire le posizioni vacanti in base alle necessità organizzative. In questo caso, la mancata copertura dei posti dirigenziali è una decisione legittima dell’amministrazione, che non ha obbligo di procedere con altre graduatorie, anche se i candidati avevano espresso interesse.
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