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Con l’ordinanza n. 27448/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile, in merito alla disciplina che regola le progressioni all’interno dell’area, precisa che, una volta che siano stati definiti i criteri di selezione - con la stipula del contratto integrativo - e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria.

Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive.

Clicca qui per leggere l’ordinanza n. 27448/2024 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile.

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