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In base alla Sentenza n. 18950, del 27 settembre 2016, della Corte di Cassazione “…omissis… il permesso di due ore giornaliere di cui all’art. 33, comma 7, della legge n. 104/1992, spetta esclusivamente alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche adottivi, di figlio minore con handicap. L’applicazione del permesso non è estensibile, e pertanto il suddetto permesso non può essere riconosciuto ai familiari o affidatari di persona con handicap, anche in situazione di gravità.”

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