📌 Il rilascio del nulla osta alla partecipazione a una procedura di mobilità volontaria non comporta automaticamente l’obbligo, per l’amministrazione di provenienza, di autorizzare il successivo trasferimento del dipendente. È quanto chiarito dalla Corte d’Appello di Sassari con una sentenza del 9 settembre 2026.
La pronuncia evidenzia che, nei casi in cui il consenso dell’ente è richiesto dalla normativa, l’amministrazione può negare il nulla osta definitivo per motivate esigenze organizzative, tra cui la carenza di personale e la necessità di garantire la continuità dei servizi. Tale decisione rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro e non costituisce una revoca in autotutela del precedente assenso. Il dipendente, infatti, non vanta un diritto automatico al trasferimento, mentre l’ente è comunque tenuto a rispettare i principi di buona fede e correttezza, motivando adeguatamente il diniego.
📚 Fonte: Corte d’Appello di Sassari, sentenza del 9 settembre 2026.
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