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📌 Una decisione del giudice amministrativo offre un chiarimento utile per la gestione dei concorsi negli enti locali, soffermandosi sui requisiti richiesti ai componenti delle commissioni esaminatrici. Al centro della pronuncia vi è la nomina di un componente in quiescenza da un periodo superiore a tre anni, circostanza ritenuta incompatibile con la disciplina applicabile alla procedura selettiva.

Secondo il Tribunale, quando il regolamento dell’ente non disciplina in modo completo uno specifico aspetto del reclutamento, opera l’integrazione con la normativa statale. In questo caso, il limite del triennio dalla cessazione dal servizio è stato considerato vincolante e la sua violazione ha determinato l’annullamento della nomina della commissione e degli atti successivi. La sentenza rappresenta quindi un richiamo concreto alla necessità di predisporre procedure concorsuali pienamente coerenti con il quadro normativo vigente, soprattutto nelle fasi preliminari di costituzione degli organi valutatori.

📝 La pronuncia evidenzia che:

  • la regolarità della commissione è un presupposto essenziale della selezione;

  • il difetto nella composizione incide sull’intera procedura successiva;

  • non possono essere nominati come componenti di commissioni soggetti collocati in quiescenza da oltre tre anni.

📚 Fonte: TAR Campania-Salerno, Sezione III, sentenza n. 309/2026

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