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📌 In materia di rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per fatti connessi all’attività di servizio, arriva un ulteriore chiarimento di rilievo dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 31609 del 3/12/2025, ha precisato che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare le spese di assistenza legale qualora il dipendente abbia scelto autonomamente il difensore, senza richiedere preventivamente il gradimento dell’ente e senza una comunicazione formale avviata prima dell’instaurazione del giudizio.

📝 La decisione esclude inoltre:

  • la possibilità di superare il requisito del gradimento preventivo;
  • l’estensione delle tutele previste per gli amministratori agli ex dipendenti;
  • la possibilità di invocare la disciplina procedimentale in assenza del presupposto del rapporto di lavoro.

📚 Fonte: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 31609 del 3 dicembre 2025.

🔗Per leggere l'ordinanza completa: link

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