La sentenza n. 525 del 17 marzo 2025 del TAR Campania – Sezione Terza della sede distaccata di Salerno stabilisce che l'ente può legittimamente subordinare l'accesso alla selezione per la progressione tra le aree al possesso di un determinato profilo professionale. Secondo il giudice, una tale disposizione non è irragionevole, soprattutto considerando la finalità delle procedure selettive che mirano a valorizzare le competenze e le capacità dei dipendenti in relazione al lavoro da svolgere nell'area superiore.
In particolare, la sentenza si rifà alle disposizioni del CCNL del Comparto Funzioni Locali, in cui si stabilisce che i profili professionali definiscono le attribuzioni di ciascuna area, e che gli enti possono identificare questi profili in base al proprio modello organizzativo. L'art. 13 del CCNL prevede che la progressione tra le aree possa avvenire con procedure valutative per i dipendenti che possiedono i requisiti indicati in una specifica tabella di corrispondenza.
Nel caso esaminato, il Comune ha rispettato le disposizioni contrattuali, limitandosi a richiedere il profilo professionale necessario per i posti da ricoprire. Pertanto, la previsione regolamentare che impone il possesso di un determinato profilo professionale per l'ammissione alla procedura di progressione risulta conforme alla normativa vigente e giustificata dalla necessità di una selezione in base alle competenze effettivamente maturate.
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