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Con l’ordinanza n. 30478/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile ribadisce che l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (così, fra molte, Cass., Sez. L, 17 gennaio 2022, n. 1307).

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