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Con l’ordinanza n. 27496/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile rammenta che, se l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 6262 del 24/02/2022) – trovando comunque questo principio un limite nell’ipotesi in cui le esigenze di servizio e la sussistenza di notevoli scoperture d'organico nella struttura precludano la possibilità per il responsabile di fruire delle ferie (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020) - per contro, il dirigente, che non abbia il potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di ferie, qualora non usufruisca del periodo di riposo annuale, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, senza essere tenuto a provare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31175 del 02/11/2021).

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