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Con l‘ordinanza n. 22958/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro delinea il seguente principio di diritto: «Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 – in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori – si interpreta nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità».

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