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Con l’ordinanza n. 19613/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la P.A. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l’inquadramento dei dipendenti di differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la P.A. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest’ultima P.A., ma non della RIA loro spettante”.

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