Con la sentenza n. 5817/2024 il Consiglio di Stato - Sezione Settima, in materia di compensi per avvocatura interna, ribadisce che la previsione legislativa non impone affatto l’obbligo incondizionato di attingere al fondo per coprire gli oneri dell’Irap, ma solo comporta la legittimità di norme regolamentari che contengano siffatta previsione.
Simmetricamente, quindi, l’amministrazione potrebbe stabilire di farsi carico di tali oneri se in possesso di adeguate fonti di copertura.
Inoltre, resta fermo che, in questo ambito, anche la contrattazione collettiva ben potrebbe introdurre diverse modalità di alimentazione del fondo e, certamente, potrebbe stabilire che l’Irap resti a carico integrale dell’amministrazione, senza intaccare il fondo.
Secondo questo indirizzo, fermo restando il divieto di qualsiasi trattenuta in sede di liquidazione dei compensi, è legittimo il preventivo accantonamento della provvista, destinata a copertura delle somme da versare dall’Ente a titolo di Irap.
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