Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la sentenza n. 3480/2024 il Consiglio di Stato – Sezione Terza si esprime in merito alla disciplina che regola la stipula delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, con particolare riferimento alla figura del vicesegretario.

La materia, infatti, è disciplinata dall’articolo 98, comma 3, primo periodo del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 –TUEL, a mente del quale “i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia” e dall’articolo 10 del Regolamento 4 dicembre 1997, n. 465 recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, secondo cui “i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Ne deriva, come correttamente stabilito dal Tribunale territoriale, che “i Comuni convenzionati si avvalgano dell’unico Segretario comunale titolare della convenzione, con la conseguenza che, laddove la convenzione non preveda la figura del Vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, non è possibile per gli enti convenzionati avvalersi di tale figura; né tantomeno il singolo Comune convenzionato può avvalersi di un Vicesegretario utilizzando a tal fine un proprio dipendente incardinato nella propria struttura amministrativa, non essendo lo stesso incardinato nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, in difetto di una tale previsione nella convenzione stipulata”.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 3480/2024 del Consiglio di Stato – Sezione Terza.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK