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Con la sentenza n. 15386/2023 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro precisa che, al fine del riconoscimento delle differenze stipendiali per lo svolgimento di mansioni superiori di natura dirigenziale, grava sul lavoratore un triplice onere della prova, in merito:

  • alle attività lavorative concretamente svolte;
  • alla non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento (nello specifico della sentenza, cat. D3);
  • alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali (in argomento, Cass. n. 15476/2021 secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sono necessarie l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, sicché ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti; v. anche Cass. 17123/2015 per la quale, ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l’esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l’inadeguatezza del primo in relazione all’attività svolta).

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