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La Funzione Pubblica, in risposta a un quesito in merito all’interpretazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021, precisa che lo “scorrimento della graduatoria presuppone l’esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale/selettiva già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede (questo è anche precisato al paragrafo n. 2 della circolare DFP – 5 del 2013).

Non è pertanto possibile attingere da una graduatoria formatasi per un profilo professionale differente da quello per il quale si intende assumere anche in coerenza della previsione del 1 comma dell’art. 3 bis del DL 80/2021.

Clicca qui per leggere il parere della Funzione Pubblica.

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