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Con la deliberazione n. 297/2024/PAR la Corte dei Conti del Veneto si rifà alla deliberazione n. 110/2020/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia (di tal guisa anche la risposta al quesito n. 1573 del 13/10/2022 posto al Ministero delle Infrastrutture), la quale specifica che “ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione”.

Quindi in caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

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