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Con la deliberazione n. 91/2024/PAR la Corte dei Conti della Lombardia risponde ai seguenti quesiti: “nel caso di una Unione dei Comuni non obbligatoria i cui enti coinvolti abbiano trasferito tutto il personale all’Unione, [per] un Comune partecipante, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti ai sensi dell’art. 82 CCNL 16/11/2022:

1) costituisce spesa soggetta al tetto di spesa per il personale in base ai vincoli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG, nonostante la portata derogatoria dell’art. 82 CCNL 16/11/2022?

2) costituisce spesa soggetta al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, nonostante il diverso avviso della R.G.S.?”

In relazione al primo quesito ad avviso del Collegio la risposta è di carattere affermativo, nel senso che la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 82 CCNL vigente) costituisce un’uscita soggetta al tetto di spesa per il personale alla luce dell’art. 1, l. n. 296/2006, restando perciò fermi i principi sanciti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nelle due deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

Tale conclusione è peraltro corroborata dal vincolante insegnamento nomofilattico per il quale “nell’agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall’unione” (del. n. 20/2018/QMIG cit.).

In merito al secondo quesito il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento già affermato da questa stessa Sezione con le deliberazioni n. 174/2023/PAR e n. 39/2024/PAR. In particolare, mentre in base all’art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018 gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia, l’art. 82, comma 2, del suddetto CCNL del 2022, stabilisce che detti oneri possono essere sostenuti anche “mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”. Di conseguenza, come già esplicitato da questa Sezione nelle citate deliberazioni, qualora il Fondo risorse decentrate venga destinato al welfare integrativo, come innovativamente previsto dall’art. 82 cit., detto Fondo, in parte qua, non è assoggettato al limite fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Quest’ultimo, infatti, si riferisce al trattamento economico accessorio del personale ossia ad elementi a carattere retributivo, mentre i benefici di natura assistenziale e sociale del welfare integrativo hanno natura non retributiva (cfr. anche del. n. 61/2023/PAR della Sez. controllo Liguria).

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