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📌 La revoca anticipata di un incarico dirigenziale ad interim non comporta l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 31 del CCNL dell’Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020. È quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo n. 39267.

La clausola di salvaguardia opera nei casi in cui, a seguito di una riorganizzazione, al dirigente venga revocato l’incarico in corso e ne venga attribuito uno nuovo con una retribuzione di posizione inferiore. In tale situazione è previsto il riconoscimento di un differenziale economico, destinato a ridursi progressivamente nel tempo.

Diversamente, l’incarico ad interim, disciplinato dall’art. 40 del CCNL del 16 luglio 2024, non prevede una specifica retribuzione di posizione, ma un compenso aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato. Non sussistono pertanto i presupposti per applicare la clausola di salvaguardia in caso di revoca anticipata.

📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo n. 39267

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