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📌 I riposi giornalieri riconosciuti ai genitori fino al compimento del primo anno di vita del figlio non concorrono al raggiungimento delle ore di effettiva attività lavorativa richieste per l’accesso al buono pasto. Infatti, come chiarito dall'Aran in un recente parere, ai fini del riconoscimento del buono pasto assume rilievo l’attività lavorativa effettivamente resa.

Il chiarimento precisa che, anche quando determinati permessi sono considerati utili al completamento dell’orario, le relative ore non possono essere automaticamente equiparate ad attività lavorativa ai fini del riconoscimento del buono pasto. La circostanza che alcuni permessi, per espressa previsione, siano utili al completamento dell'orario significa esclusivamente che la fruizione del permesso non determina l'insorgere di un debito orario. Eventuali deroghe devono essere espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

📚 Fonte: ARAN – Risposta a nota prot. n. 8602 del 07.07.2026 (prot. Entrata Aran n. 5902 del 07.07.2026)

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