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📌L'Aran chiarisce un aspetto spesso sottovalutato nella gestione delle dimissioni nel pubblico impiego: il calcolo del periodo di preavviso. Secondo l’orientamento ID 35066, i termini non decorrono dalla data della comunicazione, ma dalla data effettiva di cessazione del rapporto.

Il riferimento normativo è l’art. 12 del CCNL Funzioni Locali 9.5.2006. Anche se le dimissioni vengono presentate con largo anticipo, il preavviso va conteggiato a ritroso a partire dalla data effettiva di risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, il preavviso deve essere lavorato, tenendo conto di ferie e permessi legittimi, salvo accordo tra le parti che consenta la cessazione anticipata senza indennità sostitutiva.

📝Punti chiave:
• Il preavviso decorre dalla data finale del rapporto, non dalla comunicazione.
• Deve essere prestato per intero, salvo diversa intesa tra le parti.
• Le assenze legittime rientrano nel conteggio del periodo.

📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 35066

🔗Per leggere l'orientamento applicativo: link

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