📌 L’art. 25, comma 11 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 stabilisce che il diritto alla conservazione del posto di lavoro non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza. Questo significa che, in caso di cessazione del servizio prima del completamento della prova, l’ente non è tenuto a garantire la conservazione della posizione lavorativa. Tuttavia, con l'orientamento applicativo ID 34197 l'Aran distingue questa ipotesi da un’altra situazione: quando il dipendente è stato esonerato dal periodo di prova, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. In questo caso, l’esonero – avvenuto con il consenso del dipendente – equivale a un superamento formale del periodo, e dunque non impedisce l’applicazione delle tutele previste dal comma 10, tra cui la conservazione del posto di lavoro.
📝 Da tenere a mente:
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Il diritto alla conservazione non vale per chi è ancora in prova.
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L’esonero dal periodo di prova è considerato un superamento valido.
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La tutela si applica pienamente nei casi di esonero formale e accettato.
📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 34197
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