Con l’orientamento applicativo AFL85 l’Aran risponde ai seguenti quesiti: da quando decorrono le disposizioni in materia di retribuzione di risultato previste dai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 61 del nuovo CCNL dell’area FL del 16.07.2024? È possibile riconoscere gli arretrati della retribuzione di risultato per effetto degli incrementi contrattuali? Quali tipo di prerogative sindacali bisogna rispettare?
- Le disposizioni di cui all’art. 61, commi 2 bis e 2 ter, del CCNL 16.07.2O24 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto nazionale, ossia il 17.07.2024, pertanto la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024.
- Non è possibile procedere alla riliquidazione della retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL, per effetto degli aumenti retributivi ivi previsti, come da orientamento già espresso AFL6.
- Nei soli enti nei quali è presente la dirigenza i criteri per la definizione del sistema di valutazione della performance sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34. lett. b) del CCNL 16.07.2024. Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.
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