Con l’ordinanza n. 8134/2025 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile precisa che la P.A. non ha alcuna possibilità di stipulare contratti di lavoro pubblico privatizzato con modalità “atipiche” o “particolari”, in ragione delle mansioni da svolgere, retribuendoli senza osservanza piena delle regole di cui alla contrattazione collettiva.
Analogamente, non possono esservi inquadramenti che non siano riportabili a quelli di cui alla contrattazione collettiva, potendosi solo adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle diverse esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato (Cass. 2 dicembre 2019 n. 31387).
La conseguenza è che non risulta configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672).
Su tali principi va calibrata anche la tutela ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendosi certamente ritenere che da un rapporto giuridicamente invalido possano scaturire, per lo svolgimento di fatto delle prestazioni, effetti diversi o migliori di quelli che deriverebbero da un rapporto validamente instaurato.
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