L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1836 del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito ai permessi per lutto; in particolare si pronuncia in merito alla seguente questione: “Ai fini dell’applicazione della disciplina dei permessi per lutto …omissis… come deve essere inteso il riferimento …omissis… al “convivente” quale possibile beneficiario dei suddetti permessi?”
A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che “il riferimento al “convivente” …omissis… ai fini dell’individuazione delle situazioni legittimanti la fruizione dei permessi per lutto, non debba essere inteso solo in senso stretto, come concernente cioè la sola fattispecie del compagno/compagna conviventi more uxorio con il dipendete, ma in senso ampio, nel senso di ricomprendervi anche i casi di convivenza di un qualsiasi componente la famiglia anagrafica del dipendente stesso.”
L’Aran aggiunge inoltre che “Per i problemi di documentazione si farà riferimento alle certificazioni rilasciate all’ufficio anagrafe del comune di residenza. Su tali aspetti, peraltro, maggiori e più precise indicazioni potranno essere fornite solo dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernenti tale particolare materia.”
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