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📌 Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione richiedono una verifica concreta delle ragioni che giustificano eventuali rinnovi. La reiterazione non può essere considerata legittima per la sola natura fiduciaria e dirigenziale dell’incarico: occorre accertare che risponda a esigenze effettivamente temporanee e non sia utilizzata per soddisfare necessità permanenti e durevoli dell’amministrazione.

La pronuncia chiarisce inoltre che, per gli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non opera il termine minimo triennale previsto per i dirigenti di ruolo. Sul fronte delle ferie, viene ribadito che l’autonomia del dirigente nell’organizzarne la fruizione non comporta automaticamente la perdita dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto: spetta al datore dimostrare di averlo formalmente informato e invitato a fruirne.

📚 Fonte: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 16577 del 27 maggio 2026.

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