📌 La retribuzione di posizione collegata agli incarichi organizzativi non può essere determinata prescindendo dalle scelte organizzative dell’ente. Con l’Ordinanza n. 15432 del 20 maggio 2026, la Corte di Cassazione ribadisce che la graduazione delle funzioni costituisce un passaggio essenziale per individuare la componente variabile del trattamento economico: in assenza del relativo atto, non è possibile ricostruirne l’importo sulla sola base dell’importanza o della complessità dell’incarico, né ripartendo in modo indifferenziato le risorse disponibili nel fondo.
La pronuncia chiarisce anche i confini dell’intervento del giudice. Il controllo può riguardare il rispetto delle regole procedimentali e dei principi di correttezza e buona fede, ma non può tradursi nella sostituzione del giudice all’amministrazione nella valutazione e nell’attribuzione del punteggio. Il dipendente può invece chiedere la ripetizione della procedura valutativa o, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno.
📚 Fonte: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15432 del 20 maggio 2026
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