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Con la sentenza n. 342/2025 il TAR del Veneto conferma che l'amministrazione ha il potere di richiedere ai dipendenti, in occasione delle procedure di selezione comparativa interna per l'accesso all'area immediatamente superiore, il previo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità. Questo principio si fonda sulla discrezionalità dell'amministrazione nella determinazione dei criteri di accesso e nella valorizzazione dell'esperienza e delle competenze professionali acquisite dai dipendenti attraverso tali incarichi.

In particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che le progressioni fra le aree avvengano tramite una procedura comparativa che tenga conto della valutazione del dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, dei titoli professionali e di studio superiori a quelli richiesti per l'accesso all'area, e del numero e tipo di incarichi rivestiti. La norma non esclude, quindi, la possibilità che l'amministrazione prenda in considerazione anche gli incarichi ricoperti nel processo di selezione per la progressione verticale interna.

Il Collegio ha chiarito che la procedura comparativa deve essere "basata" anche sulla titolarità di incarichi, il che permette all'amministrazione di dare rilievo a questo criterio non solo nella fase valutativa, ma anche in quella antecedente all'ammissione alla procedura. In tal senso, l'amministrazione è legittimata a determinare in autonomia e discrezionalmente i titoli e le competenze richieste per l'accesso alla progressione verticale interna, un potere che si avvicina a quello previsto dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 487 del 1994, che consente alle amministrazioni di stabilire i requisiti specifici per l'ammissione a concorsi o altre forme di selezione.

In sintesi, la decisione del TAR del Veneto conferma che l'amministrazione pubblica ha una discrezionalità significativa nella definizione dei requisiti per la progressione verticale interna, e che la richiesta di incarichi di particolare responsabilità può essere giustificata nell'ambito della valutazione dei dipendenti. La legittimità di tale scelta è, peraltro, difficilmente sindacabile, a meno che non appaia manifestamente irragionevole.

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