Con la sentenza n. 1343/2024 TAR Toscana-Sezione I esprime il suo parere in merito all'articolo 7, comma 1, del Dpr 70/2013, relativo al reclutamento dei dirigenti nella pubblica amministrazione. Il TAR ha stabilito che, in relazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, i requisiti di laurea devono essere distinti tra candidati “interni” (già appartenenti alla pubblica amministrazione) e “esterni” (non appartenenti alla pubblica amministrazione).
Nel dettaglio, i candidati esterni devono possedere un titolo di laurea secondo il vecchio ordinamento, una laurea specialistica o magistrale. Tuttavia, per i candidati interni, è sufficiente il possesso di una laurea triennale, a condizione che siano accompagnati da almeno cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione.
Secondo il TAR, l'articolo 7 del Dpr 70/2013 deve essere interpretato in modo che il requisito della laurea, pur essendo richiesto, non debba necessariamente riferirsi solo ai titoli di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale per tutti i candidati. Al contrario, per i candidati interni, la laurea triennale può essere considerata sufficiente, integrata con l'esperienza di servizio.
La decisione del TAR si fonda sull’idea che non sarebbe ragionevole imporre lo stesso livello di laurea (vecchio ordinamento o magistrale/specialistica) a tutti i candidati, mentre per i soli candidati interni si prevede anche l'ulteriore requisito dell'anzianità di servizio, che già costituisce un elemento distintivo rispetto ai candidati esterni.
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