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La sentenza n. 6396/2024 del TAR Campania-Napoli, Sezione IX, ribadisce un principio fondamentale riguardante le graduatorie derivanti da procedure di progressione verticale tra le aree, disciplinate dall'articolo 22, comma 15, del Decreto Legislativo 75/2017. In particolare, il TAR ha confermato che tali graduatorie non godono della preferenza di scorrimento rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale pubblica.

Il Tribunale amministrativo ha sottolineato che il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, che normalmente si applica alle graduatorie derivanti da concorsi pubblici, non si applica alle graduatorie delle procedure selettive interne, riservate ai dipendenti pubblici. La ragione risiede nel fatto che esiste una disomogeneità tra le due procedure: la progressione verticale, che si basa su selezioni interne e riservate, e il concorso pubblico, che invece è aperto a tutti i soggetti esterni all'amministrazione.

La giurisprudenza ha ribadito che, pur essendo le prove concorsuali per le progressioni interne svolte secondo modalità simili a quelle di un concorso pubblico, le due procedure restano distinte per finalità. Le progressioni interne sono destinate a promuovere i dipendenti già in servizio, mentre il concorso pubblico ha lo scopo di reclutare personale esterno all'amministrazione. Applicare il principio dello scorrimento delle graduatorie anche alle progressioni interne, secondo il TAR, rappresenterebbe un'estensione ingiustificata della deroga al principio costituzionale di accesso dall’esterno alla pubblica amministrazione.

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