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Con l’ordinanza n. 2307/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile precisa che nel pubblico impiego contrattualizzato l'art. 53, nel suo insieme, consente l’esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano «conferiti» dall'Amministrazione di provenienza, ovvero da questa preventivamente autorizzati, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio.

All'applicazione di tale disciplina concorre il comma 9 dell'art. 53, che fa carico agli enti pubblici economici e ai datori di lavoro privati di chiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore. Quanto richiesto al datore di lavoro dal citato comma 9 non può essere trasferito a carico del lavoratore. Ed infatti, anche il lavoratore concorre all'attuazione della disciplina sulla incompatibilità (cumulo di impieghi e incarichi), ma la norma di riferimento per quest'ultimo va individuata nell'art. 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25752 del 14/12/2016, Rv. 642498 - 01).

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