Con sentenza del 18 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Europea si esprime in merito al divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
In primo luogo viene evidenziato che la normativa europea non osta a una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie annuali retribuite e non godute alla fine del rapporto di lavoro quando:
- il divieto di richiedere la monetizzazione delle ferie non riguarda il diritto alle ferie annuali maturate nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro;
- il lavoratore ha avuto la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite nei precedenti anni di riferimento;
- il datore di lavoro ha incoraggiato il lavoratore a fruire delle ferie;
- il datore di lavoro ha informato il lavoratore circa il fatto che le ferie annuali retribuite e non godute non possono essere cumulate per essere sostituite dalla richiesta di monetizzazione delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale sollevata, invece, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che spetta al datore di lavoro l’onere di provare:
- di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie;
- di avere informato il lavoratore circa l’impossibilità della monetizzazione delle ferie al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore, nonostante ciò, abbia deciso comunque di non fruire delle stesse, diversamente, qualora il datore di lavoro non dimostri quanto sopra, il lavoratore deve essere risarcito. In conclusione, è fondamentale per la Corte Europea, per il datore di lavoro ricordare ai propri dipendenti l’importanza del godimento delle ferie annuali retribuite ed incentivare una razionale pianificazione delle stesse, considerato che queste rappresentano un diritto di fondamentale importanza, la cui finalità è quella di consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psico-fisiche.
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