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📌 Il rimborso delle spese di viaggio e di missione degli amministratori locali non può essere riconosciuto automaticamente sulla base della sola dichiarazione dell'interessato. È quanto chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la deliberazione n. 190/2026/PAR, in merito all'applicazione dell'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Corte precisa che, ai fini della liquidazione, l'Ente deve verificare l'effettivo sostenimento delle spese, la relativa documentazione e il collegamento della trasferta all'esercizio del mandato istituzionale. La dichiarazione dell'amministratore sulla durata e sulle finalità della missione costituisce un elemento necessario, ma non sostituisce l'attività istruttoria dell'Amministrazione. Qualora la documentazione disponibile non consenta di accertare adeguatamente i presupposti del rimborso, l'Ente può effettuare ulteriori approfondimenti e richiedere gli elementi necessari alla verifica. La responsabilità di valutare la spettanza delle singole somme resta pertanto in capo all'Amministrazione.

📚 Fonte: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 190/2026/PAR

🔗Per leggere la deliberazione completa: link