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Con la sentenza n. 130/2024 la Corte dei Conti della Sardegna si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale della stessa che “ha ribadito la piena operatività dell’art. 53, comma 7, medesimo anche alle fattispecie riguardanti ipotesi di attività assolutamente incompatibili”.

È stato, sul punto, specificato che la locuzione “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati” è idonea a ricomprendere sia quegli incarichi astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzati, sia gli incarichi per i quali la preclusione allo svolgimento dell’attività esterna non avrebbe in ogni caso potuto essere rimossa attraverso il provvedimento autorizzativo perché, in astratto, mai autorizzabili.

Per un verso, l’elemento unificante è la mancata autorizzazione: irrilevante è la circostanza che tale condizione venga generata da un inadempimento del dipendente pubblico, da un provvedimento negativo dell’amministrazione a cui sia stata eventualmente formalizzata la pertinente istanza o da un impedimento legale insuperabile (a prescindere dalla formalizzazione dell’intenzione di assumere l’incarico da parte del pubblico dipendente).

Per altro verso, si determinerebbe un’ingiustificabile asimmetria ove si ritenesse che la norma, tesa a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con incarichi esterni, si limitasse ad attingere le situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili) ed escludesse quelle più rischiose (quelle degli incarichi assolutamente incompatibili, addirittura in grado di determinare la decadenza dall’impiego). Una simile ricostruzione condurrebbe ad una modulazione sbilanciata dei presìdi dissuasivi apprestati dall’ordinamento: maggiormente pervasivi per le situazioni debolmente problematiche e minormente aggressivi per le situazioni a più alto tenore di pericolo.

Per altro verso ancora, la disposizione contempla espressamente le incompatibilità assolute, premurandosi di chiarire che, comunque, restano impregiudicate le ulteriori conseguenze e le più gravi sanzioni altrove previste. Dunque, anche per le attività assolutamente vietate ha luogo la responsabilità amministrativa nella forma tipizzata di responsabilità per “danno da mancata entrata”, nella quale il versamento dei compensi percepiti in forza di attività illegittimamente svolta dal dipendente pubblico per conto terzi si configura come “obbligo comprimario”, preordinato a garantire la legalità e l’efficienza dell’azione amministrativa”.

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