Con l’orientamento applicativo CFL269 l’Aran risponde al seguente quesito: un dipendente di un ente locale, a seguito di superamento di concorso viene assunto, in corso d’anno, presso altro ente del Comparto formalizzando le proprie dimissioni. Nel primo ente, prima della risoluzione del rapporto, il lavoratore ha fruito di un quantitativo di ore di permesso per diritto allo studio, ai sensi dell’art. 46 del CCNL del 16 novembre 2022. A seguito dell’assunzione presso il nuovo ente, il dipendente può concorrere alla fruizione delle 150 ore?
Sulla questione l’Agenzia evidenzia in primo luogo che, giuridicamente, all’atto della risoluzione di un rapporto di lavoro, vengono meno tutte le posizioni creditorie e debitorie riconducibili al sinallagma contrattuale e, di conseguenza, i diritti e gli obblighi spettanti in applicazione della disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Con la novazione oggettiva del rapporto, che si determina all’atto della stipula di un nuovo e diverso contratto di lavoro, le tutele e gli obblighi derivanti dal CCNL possono nuovamente essere applicati al personale interessato. L’Aran ritiene, pertanto che, in una situazione quale quella sottoposta, indipendentemente dall’avere fruito della tutela in oggetto nel corso di un precedente rapporto di lavoro ormai risolto, il dipendente assunto in corso d’anno presso un ente locale per superamento di un concorso, vanti il diritto a concorrere, con il restante personale, al riconoscimento dei permessi per diritto allo studio nella misura massima prevista di 150 ore, ovviamente nel rispetto dei presupposti applicativi dell’istituto regolato dall’art. 46 del CCNL del 16 novembre 2022 (graduatoria, termine di presentazione della domanda, criteri di priorità ecc).
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