Con l’orientamento applicativo CQRS193 l’Aran risponde al seguente quesito: perché nel pubblico impiego si procede alla rilevazione dei partecipanti all’assemblea sindacale?
L’art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300 regolamenta l’istituto dell’assemblea sindacale nel settore privato stabilendo che il monte ore è fissato nel limite di 10 ore annue. Diversamente, l’assemblea sindacale nell’ambito del pubblico impiego prevede una norma di maggior favore (l’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023) consistente nella circostanza che il monte ore permessi per tale istituto è pro-capite per dipendente e lo stesso può variare secondo quanto stabilito dai CCNL di comparto.
Si sottolinea, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex pluribus cfr. Cassazione n. 16942 del 21 luglio 2009), il citato limite di 10 ore nel settore privato costituisce il tetto complessivo di ore di assemblea che i soggetti sindacali possono indire in un anno.
Come detto nel settore pubblico, invece, il beneficio è pro capite e tale circostanza comporta che le organizzazioni sindacali possono indire assemblee fintanto che almeno un dipendente abbia a disposizione ore di permesso per parteciparvi, mentre sul singolo dipendente va verificato il superamento del numero massimo di ore fruibili per partecipare alle assemblee sindacali.
Da tale impostazione discende l’obbligo di rilevare i partecipanti all’assemblea al fine di computare le ore fruite dai singoli dipendenti e verificare il rispetto del limite individuale.
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